Gasolio agricolo. Niente obbligo di fatturazione elettronica
Gasolio agricolo e fatturazione elettronica. L’agenzia delle entrate chiarisce una volta per tutte Per settimane il mondo dell’agromeccanica è stato tenuto con il fiato sospeso in attesa di avere informazioni sulla fatturazione elettronica. Il dubbio ha riguardato il gasolio e la benzina utilizzati principalmente per trattori agricoli e forestali. Per fare un minimo di chiarezza, […]
Gasolio agricolo e fatturazione elettronica. L’agenzia delle entrate chiarisce una volta per tutte
Per settimane il mondo dell’agromeccanica è stato tenuto con il fiato sospeso in attesa di avere informazioni sulla fatturazione elettronica. Il dubbio ha riguardato il gasolio e la benzina utilizzati principalmente per trattori agricoli e forestali. Per fare un minimo di chiarezza, parlando di fatturazione elettronica si intende un sistema digitale che opera in formato XML per l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture. La fatturazione elettronica permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. La risposta è finalmente arrivata con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13/E di lunedì 2 luglio.
La circolare ha infatti chiarito una volta per tutte che le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Più precisamente, viene specificato che le nuove disposizioni in materia non trovano applicazione per le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, intendendosi per tali quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipo) che circolano normalmente su strada.
Un chiarimento atteso. Quando la legge viene in aiuto
Risulta così disinnescato il problema che si era venuto a creare per effetto dell’emanazione del Decreto Legge n.79 del 28 giugno 2018 che, escludendo dagli obblighi di fatturazione elettronica, già a partire dal 01 luglio 2018, le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale, aveva fatto sorgere dubbi sull’inclusione tra i soggetti non aventi diritto alla proroga al 01 gennaio 2019 proprio le cessioni di carburanti ad uso agricolo.
Resta, invece, fermo l’obbligo di utilizzare i pagamenti tracciabili (carte di credito, bonifici, assegni, ecc.) per la deducibilità del costo d’acquisto e per la detraibilità ai fini IVA degli acquisti di carburante. Con la circolare l’Agenzia delle Entrate fornisce altri importanti chiarimenti in ordine ai termini di trasmissione delle fatture allo SDI (Sistema d’interscambio), segnatamente per il caso di emissione di fatture immediate e di rinvio di una fattura precedentemente scartata dal sistema.